Leggi-Regolamenti

LEGISLAZIONE NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE.

Un quadro sintetico della legislazione vigente oggi, soprattutto nel Veneto, non esaustiva, in quanto ogni Ente può porre delle limitazioni.

LA LEGISLAZIONE NAZIONALE

LEGGE QUADRO (23 agosto 1993, n. 352)

Finalmente, dopo tanti anni, è stata emanata una legge quadro, che ha permesso alle Regioni a Statuto Ordinario di legiferare in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (le Regioni a statuto speciale – Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna – e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, legiferano in base alle materie previste dal loro Statuto e quindi non applicano la legge quadro).

Vediamo in sintesi i principi che la legge quadro stabilisce per la normativa regionale:

  • Le Regioni devono avvalersi, nell’esercizio delle funzioni amministrative, dei comuni, delle provincie e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale;
  • Le regioni determinano, sentite le province, i comuni e le comunità montane, la quantità massima per persona, o complessiva o relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi, tenendo conto delle tradizioni, delle consuetudini e delle altre esigenze locali, comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.
  • Vietano inoltre la raccolta dell’Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie.
  • E’ vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.
  • Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.
  • E’ vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
  • I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. E’ vietato l’uso di contenitori di plastica.
  • Le regioni, le provincie, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l’organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

 LEGGE REGIONALE DEL VENETO (19 AGOSTO 1996, N. 23, modificata dalla legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7)

Per la raccolta occorre richiedere il rilascio di un permesso, che può avere validità giornaliera, settimanale, mensile od annuale e per il territorio dell’Ente che lo emette, previo pagamento di un corrispettivo da stabilirsi dall’Ente stesso.

  • Le Comunità montane e le Province e le Regole (oltre gli Enti proprietari) sono delegate a rilasciare il permesso suddetto, nell’ambito del territorio di rispettiva competenza.
  • La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:

a) Agrocybe aegerita (Pioppini);

b) Amanita caesarea (Ovoli);

c) Boletus gruppo edulis (Porcini)

d) Calocybe gambosa (Tricholoma georgi) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);

e) Cantharellus cibarius (Finferlo, gallinaccio);                                         

f) Cantharellus lutescens (Finferla);                                                            

g) Clitopilus prunulus (Prugnolo);                                                              

h) Clitocybe geotropa;                                                                                 

i) Craterellus cornucopioides (Trombetta da morto);                                

j) Macrolepiota procera e simili (Mazza di Tamburo);

k) Morchella tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);

l) Polyporus pes caprae; (Albatrellus pes caprae)                                      

m) Tricholoma gruppo terreum (Morette);

n) Russula virescens (Verdone).                                                                   

  • Le modalità di raccolta sono le stesse della legge quadro.
  • Le Province, i Comuni, le Comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere l’organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche riguardanti aspetti della conservazione e della tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

Questa norma è ora ancor più importante per il fatto che è stata abolita l’obbligatorietà dei corsi (inizialmente prevista dalla legge stessa), e questo fatto farà considerare agli amministratori più attenti, che non è pensabile autorizzare i cittadini alla raccolta di funghi, che potenzialmente possono essere velenosi (ed anche mortali), senza dar loro la possibilità di conoscerli.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 739 del 2 maggio 2012)

L’età minima per il rilascio del permesso è di 14 anni. Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di permesso.

  • I permessi hanno validità nel solo ambito territoriale di competenza dell’Ente che li ha rilasciati, devono essere conservati per tutto il periodo di validità e presentati unitamente al documento d’identità in caso di accertamento.
  • Il corso formativo, finalizzato alla conoscenza delle specie fungine, deve avere la durata minima di dodici ore comprendenti i seguenti argomenti:

a)  ecologia e biologia dei funghi;

b)  riconoscimento e classificazione delle specie commestibili e non;

c)   cenni di tossicologia;

d)  cenni di legislazione relativi alla materia.

Il rilascio dell’attestato comprovante la partecipazione al corso è subordinato alla frequenza di almeno l’80% delle ore in programma.

  • I possessori del permesso, possono effettuare la raccolta dei funghi nelle giornate di martedì, venerdì, domenica ed in tutte le festività infrasettimanali (a meno che gli enti che hanno rilasciato il permesso non stabiliscano giorni diversi).

 DISPOSIZIONI PROVINCIALI

Per La Provincia di Padova:

La Provincia di Padova rilascia permessi annuali, della validità di 12 mesi dal rilascio. Il permesso è personale e va accompagnato con un documento d’identità; consiste nel semplice pagamento di un contributo di € 6,00 sul conto corrente postale n. 13963350 intestato a “Provincia di Padova – Raccolta FUNGHI”. Detto importo rimane praticamente ai minimi rispetto a quanto previsto dalla Legge regionale n. 23/1996 modificata dalla Legge regionale n. 7/2012 (da € 5 ad € 75). La somma viene impiegata dalla Provincia per iniziative di tutela, conoscenza, studio e per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia micologica.

Per la Provincia di Venezia:

 Nel territorio provinciale il contributo stabilito per il permesso di raccolta funghi è pari a € 10,00 (dieci).

Esso va versato su conto corrente postale n. 19177302 intestato a: Provincia di Venezia – Servizio Tesoreria.

Occorre riportare in causale: “Contributo raccolta funghi – Anno ____”

Il versamento scade il 31 dicembre di ogni anno solare e consente la raccolta nel solo territorio provinciale.

Il bollettino di versamento è distribuito presso gli sportelli Urp della Provincia di Venezia come indicati a fianco.

Nel territorio provinciale la raccolta funghi può essere effettuata in tutti i giorni della settimana solo per i residenti nel territorio provinciale.